Studio Commercialista Marco Damiani

convenienza e Benefici della Rivalutazione terreni e partecipazioni

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L’articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2024 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, da effettuarsi entro il prossimo 30 giugno 2024.

L’agevolazione, proposta dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata, consente di sostituire al costo storico di determinati beni, quali partecipazioni quotate non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola, il valore risultante dalla perizia di stima, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” nella misura del 16%. 

Lo scopo della eventuale rideterminazione del prezzo di acquisto della partecipazione (ossia della rivalutazione delle quote di partecipazioni in società) è quello di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione delle stesse.

La normativa consente, infatti, di corrispondere un’imposta  sostitutiva di quella ordinaria (16% del prezzo di acquisto rideterminato), generando un possibile carico tributario ridotto, rispetto a quello che occorrerebbe ‘sopportare’ in ipotesi ordinaria (26% della plusvalenza). 

A tale ultimo riguardo si sottolinea che, dal 2018, è stata disposta l’equiparazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche: i dividendi e le plusvalenze realizzate vengono tassate con aliquota fissa al 26% sull’intero imponibile.

Valore di perizia e partecipazioni quotate

La disposizione agevolativa della rivalutazione consente di calcolare la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni e partecipazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, assumendo in luogo del costo di acquisto, il valore rideterminato in base a una perizia di stima.

La rivalutazione assicura in capo al contribuente l’acquisizione di un costo fiscale rideterminato alla data di riferimento della perizia, e pari alla somma dei seguenti addendi:

  • valore risultante dalla perizia asseverata di stima;
  • costo sostenuto per la redazione della perizia, nella misura in cui quest’ultimo sia stato effettivamente sostenuto e sia rimasto a carico del possessore del terreno.

Il valore rivalutato non può essere ulteriormente incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione.

La legge di bilancio 2024 ha confermato la rivalutazione anche alle partecipazioni quotate. In tal caso, per la determinazione della plusvalenza, in luogo del costo/valore di acquisto può essere assunto il valore normale e assoggettarlo ad imposta sostitutiva del 16%.

Il valore normale si basa sulla media aritmetica dei prezzi nel mese di dicembre 2023.

In tale situazione, non è necessaria la redazione di una perizia giurata di stima in quanto il valore dei titoli/quote/diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato.

A tal fine, il contribuente predispone e conserva un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato “rideterminato”, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2023, nonché la relativa media aritmetica.

Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime “dichiarativo”.

Nel caso di opzione per l’applicazione del regime “amministrato”, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%.

Utilizzo del valore di perizia ai fini del calcolo delle plusvalenze

Per effetto della rivalutazione si ha il beneficio di assoggettare a tassazione una minore plusvalenza.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni e partecipazioni sono calcolate come differenza tra corrispettivo di vendita e costo o valore d’acquisto:

Tassazione della plusvalenza in assenza di rivalutazione

Aliquota x Plusvalenza = Aliquota x (Corrispettivo di vendita – Costo d’acquisto)

Tassazione della plusvalenza in presenza di rivalutazione

Aliquota x Plusvalenza = Aliquota x (Corrispettivo di vendita – Valore di perizia)

Imposta sostitutiva = 16% x Valore di perizia

Esemplificando

  • Capitale Sociale                                                             40.000,00
  • Quota Socio da Rivalutare                                                     50,00%
  • Valore dell’Azienda risultante dalla Perizia                       300.000,00
  • Valore di Cessione dell’Azienda                                       500.000,00
  • Imposta Sostitutiva – aliquota % prevista                               16,00%
  • Imposta Sostitutiva dovuta per la Rivalutazione        24.000,00

In assenza di rivalutazione                                          

  • Costo d’acquisto rideterminato come da perizia (A)                                 20.000,00
  • Valore di cessione  (B)                                                                        250.000,00
  • Plusvalenza   (B) – (A)                                                                        230.000,00
  • Imposta dovuta in dichiarazione del 26%  (a)                                         59.800,00
  • Imposta sostitutiva 16% su intero valore  (b)                                                 0,00

TOTALE ONERE FISCALE  (a) + (b)                                                               59.800,00   

In presenza di rivalutazione                                       

  • Costo d’acquisto rideterminato da perizia (A)                                        150.000,00
  • Valore di cessione  (B)                                                                         250.000,00
  • Plusvalenza   (B) – (A)                                                                         100.000,00
  • Imposta dovuta in dichiarazione del 26%  (a)                                          26.000,00
  • Imposta sostitutiva 16% su intero valore  (b)                                          24.000,00

TOTALE ONERE FISCALE  (a) + (b)                                                                 50.000,0

Risparmio fiscale9.800,00

Convenienza e Benefici della rivalutazione

Rivalutare i propri beni può portare numerosi vantaggi, tra cui la riduzione del carico fiscale in caso di futura cessione e una più accurata valutazione del patrimonio. Questa operazione è essenziale per una corretta pianificazione fiscale e patrimoniale.

Per determinare la convenienza della rivalutazione, è necessario confrontare l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione con quella derivante dalla tassazione ordinaria della plusvalenza. Generalmente, la convenienza sussiste quando il costo storico del bene è molto basso.

La legge, inoltre, prevede la possibilità di rateizzare il pagamento dell’imposta sostitutiva, offrendo una soluzione flessibile per la gestione del carico fiscale. Questa opzione consente di distribuire il pagamento in massimo tre rate annuali, con l’aggiunta di interessi al 3%.

Cessione ad un prezzo inferiore al valore di perizia

Riguardo all’ipotesi in cui il corrispettivo della cessione risulti inferiore al valore di perizia, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15 febbraio 2013 n. 1/E ha affermato che la cessione di partecipazioni non negoziate, il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato, ad un prezzo inferiore al valore di perizia non dà luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Per quanto riguarda i terreni, l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.
Pertanto, con riferimento alla rivalutazione dei terreni, l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio.

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