SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare.
Sono incapaci di disporre per testamento:i minorenni gli interdetti per infermità di mente gli incapaci naturali.
Esistono diverse forme di testamento:
- il testamento olografo
- il testamento per atto di notaio, distinguibile in
- testamento pubblico
- testamento segreto
OLOGRAFO
E' una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore.
Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.
PUBBLICO
E' ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l'accertamento della volontà del testatore.
dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza irrinunciabile dei testimoni
redazione in iscritto della volontà del testatore a cura del notaio
lettura dell'atto al testatore alla presenza dei testimoni
indicazione del luogo, data, ora della sottoscrizione
sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio
SEGRETO
E' un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio.
Presenta il vantaggio proprio dell'olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità.
La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore.
La data del testamento è quella dell'atto di ricevimento Revoca del testamento.
Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore.
La revoca può essere:
- Espressa: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento
- Tacita: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente
Pubblicazione del testamento
Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.
Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.
Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi.
APERTURA DELLA SUCCESSIONE
Capacità di succedere
Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l'eredità.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
Rinuncia all'eredità
ART. 520 C.C. "...la rinuncia all'eredità deve essere totale, non può essere condizionata n&ecute; a termine n&ecute; parziale..."
Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
La rinuncia è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredità.
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia, la quota viene attribuita ai coeredi.
Lo studio commercialista Marco Damiani, con sede a Roma Eur, Viale Pasteur 70, si occupa di tutto l'iter delle pratiche di successione.