Per i beni immobili o diritti reali immobiliari compresi nell'attivo ereditario i beneficiari devono corrispondere le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell'1%.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro un anno dall'apertura della successione, solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano.
Gli eredi e i legatari che presentano la dichiarazione di successione, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ICI.
Spetta, agli Uffici delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Alla dichiarazione si allegano, in carta semplice:
- visure catastali
- certificato di morte o autocertificazione;
- eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa;
- certificato di destinazione urbanistica (per i terreni);
- prospetto della liquidazione delle imposte;
- nel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbale;
- nel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento.
Inoltre, occorre allegare, il modello F23 relativo al pagamento in autoliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali.
La dichiarazione di successione va presentata sul modello 4 reperibile presso ogni ufficio locale dell'Agenzia e può essere sottoscritta anche soltanto da uno degli eredi.
Prima di presentare la dichiarazione di successione, si devono autoliquidare e pagare con il modello F23:
- l'imposta ipotecaria;
- l'imposta catastale;
- l'imposta di bollo;
- la tassa ipotecaria;
- i tributi speciali;
- entro 30 gg. dalla presentazione della dichiarazione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili presso il catasto.
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
L'imposta dovuta dagli eredi, legatari, donatari va ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati.
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta complessiva dovuta da loro e dai legatari.
Utilizzare il prospetto di liquidazione per il calcolo, e il MOD. F23 per il pagamento delle imposte.
LA RIFORMA SULLE SUCCESSIONI(ART. 2, DECRETO LEGGE 262/2006)
Con il decreto legge 262/2006 e la legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) torna a pieno regime l'imposta di successione.
L'Art. 2, c.47 , D.L. 262/2006 dispone " è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito..".
L'imposta sulle successioni e donazioni viene reintrodotta a far data dal 3 ottobre 2006.
Si applicano le norme del D. Lgs. n.346/1990 nel testo in vigore alla data del 24 ottobre 2001 (giorno antecedente la soppressione dell'imposta ).
L'imposta non è più progressiva ma diventa proporzionale e colpisce le singole quote.
Vengono introdotte franchigie e agevolazioni consistenti per talune categorie:
- franchigia di € 1.000.000,00 per le devoluzioni di beni e diritti al coniuge e ai parenti in linea retta;
- franchigia di € 1.500.000,00 per portatori di handicap grave;
- franchigia di € 100.00,00 per fratelli e sorelle;
- esenzione per trasferimento di aziende e quote sociali devolute a discendenti.
Lo studio commercialista Marco Damiani, con sede a Roma Eur, Viale Pasteur 70, ti accompagna dall'inizio alla fine nell'iter della pratica di successione, dalla consulenza per successioni ereditarie a Roma, alla gestione delle dichiarazioni di successione testamentaria e a tutte le pratiche per la denuncia di successione ereditaria a Roma e provincia.