Il singolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa.
Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro.
La quota che la legge riserva a costoro si chiama "quota di legittima", i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di "legittimari" e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l'eredità è devoluta per legge:
- coniuge
- figli legittimi, legittimati, adottivi
- figli naturali
- ascendenti legittimi
Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue in due parti:
- disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto
- legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perch&ecute; spettante per legge ai legittimari
Lo studio commercialista Marco Damiani, con sede a Roma Eur, Viale Pasteur 70, si occupa di tutto l'iter delle pratiche di successione.