Iscrizione società nel registro imprese
Per l'iscrizione nel Registro delle Imprese le società devono presentare (per via telematica) il modello S1.
Tale modello va utilizzato per l'iscrizione dei seguenti atti:
- Atto costitutivo di snc, sas, srl, sapa, spa, società cooperative, società consortili, società tra avvocati;
- Atto o contratto costitutivo di consorzio;
- Contratto costitutivo di G.E.I.E.;
- Atto costitutivo di ente pubblico che abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, salvo il caso in cui l'ente pubblico sia costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale o nei Bollettini regionali, in tal caso nel quadro note nel modulo XX vanno indicati gli estremi della Gazzetta o del Bollettino;
- Atto di società estera che in Italia istituisca o una sede secondaria o avvii l'oggetto principale dell'attività;
- Atto costitutivo di azienda speciale e di consorzio fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000;
- Atto di trasferimento della sede legale da altra provincia dei soggetti sopra indicati. In tal caso non occorre presentare l'istanza di cancellazione all'ufficio del Registro Imprese di provenienza;
- Le società semplici per l'iscrizione del contratto costitutivo, redatto in forma scritta nella sezione speciale del Registro Imprese ovvero per l'iscrizione della società in forma verbale, in questo caso al modello non va allegato alcun atto.
L'Ufficio competente alla ricezione della domanda è l'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale dell'impresa.
Nel caso di società estera, l'ufficio competente è quello dove è ubicata la sede secondaria.
Le persone obbligate alla presentazione del modello sono a seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.
Le domande di iscrizione al Registro delle Imprese, relative alle imprese costituite in forma societaria, devono contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società.
L'indirizzo di posta elettronica certificata può essere rilasciato dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto dal CNIPA (
www.cnipa.gov.it).
Al fine di comunicare all'Ufficio del Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, le domande vanno predisposte utilizzando la modulistica del Registro Imprese approvata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06 febbraio 2008 (FEDRA 6.0 o programma compatibile).
Per la predisposizione e l'invio delle pratiche telematiche consultare la guida
Istruzioni per l'iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle Imprese.
Modifica società
Devono essere iscritti nel Registro delle Imprese i seguenti atti e fatti modificativi:
- atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali;
- atto di trasferimento di sede da altro Registro Imprese (da effettuare con mod. S2 solo per chi utilizza la modulistica Fedra 6.0);
- iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo;
- le operazioni finanziarie;
- aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale;
- versamento del capitale sociale;
- comunicazione di unico socio di Spa e Srl;
- comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci;
- emissione e cessazione di un prestito obbligazionario;
- nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti;
- offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni;
- strumenti finanziari;
- modifica delle condizioni di emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonch&ecute; dei relativi diritti;
- patrimoni destinati ad un singolo affare;
- nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari;
- deposito del rendiconto finale;
- finanziamento destinato ad uno specifico affare;
- cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari;
- distribuzione della riserva di rivalutazione;
- iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl di cui alla Legge 310/93;
- trasferimento partecipazioni (anche pegni) di Srl;
- pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl;
- estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di Srl;
- istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie;
- scioglimento, liquidazione e cancellazione di società;
- Patti parasociali;
- i bilanci di esercizio e gli elenchi soci per le società di capitali (vedi bilanci);
- i consorzi che hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l'elenco soci (vedi bilanci);
- la situazione patrimoniale per i consorzi (vedi bilanci);
- operazioni straordinarie:
- Trasformazione tra società
- Fusione/scissione
- Direzione e coordinamento di società
- Trasferimenti d'azienda ai sensi dell'art. 2556 c.c. come modificato dalla L. 310/93
- altri atti:
- Iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
- Iscrizione dell'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
- Iscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
- Iscrizione dell'avvenuta concentrazione di imprese
- Denunce REA (Repertorio Economico Amministrativo)
L'ufficio competente alla ricezione della domanda è l'ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA ove è ubicata la sede legale dell'impresa.
Nel caso di società estera, l'ufficio competente è quello dove è ubicata la sede secondaria.
Le persone obbligate alla presentazione del modello, a seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, sono il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.
Dal 29 novembre 2008
le imprese già costituite in forma societaria devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese entro tre anni (art. 16 decreto legge n. 185/2008 ).
La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono
esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L'indirizzo di posta elettronica certificata può essere rilasciato dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto dal CNIPA (
www.cnipa.gov.it).
Al fine di comunicare all'Ufficio del Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, le domande vanno predisposte utilizzando la modulistica del Registro Imprese approvata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06 febbraio 2008 (FEDRA 6.0 o programma compatibile).