Marco Damiani - Studio Commercialista, Roma Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
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 Deposito / Invio bilanci ed elenchi soci
I soggetti obbligati al deposito dei bilanci annuali di esercizio presso la camera del commercio sono:
  • Società a responsabilità limitata
  • Società per azioni
  • Società in accomandita per azioni
  • Società cooperativa
  • Società estere con sede in Italia
  • Geie
  • Società di persone (solo il bilancio consolidato)
  • Consorzi con qualifica di confidi
Le spa, le sapa, le società consortili per azioni e i consorzi con qualifica di confidi sono tenuti otra al deposito del bilancio di esercizio anche al deposito dell'elenco soci e dei titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni e sulle quote sociali.

L'elenco dei soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e non deve essere compilato se non sono intervenute variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Le società quotate non sono tenute al deposito dell'elenco dei soci.

I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.

Società cooperative e deposito bilanci

Le società cooperative già iscritte all'albo, che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il C17- Modulo Albo Cooperative informatico firmato digitalmente (codice documento C17-modulo albo cooperative).

Con tale modulo gli amministratori e i liquidatori delle società cooperative a mutualità prevalente iscritte all'Albo delle società cooperative dichiarano al permanenza delle condizioni di mutualità prevalente della società cooperativa, evidenziando i dati richiesti ai sensi degli artt, 2513 e 2425 cc estratti dal bilancio e dalla nota integrativa.

Il modulo C17 deve essere necessariamente redatto in modalità informatica senza procedere all'acquisizione da scanner perch&ecute; in tal caso si impedisce la trasmissione dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico.

E' possibile scaricare il modulo C17 nella versione informatica più aggiornata dal sito web telemaco.infocamere.it.

Sono inoltre disponibili le istruzioni per la compilazione del modello C17.

Nel modulo C17 occorre indicare il numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative.

Qualora la società cooperativa abbia presentato la domanda di iscrizione all'Albo e ad essa non sia stato ancora assegnato il numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile utilizzare il numero convenzionale A00000.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con la circolare esplicativa del 4 agosto 2005 (prot. N. 1578774) che tutte le società cooperative iscritte all'Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, devono trasmettere il modulo C17 in allegato al bilancio d'esercizio depositato al Registro delle Imprese.Sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto le seguenti tipologie di società cooperative:
  • cooperative sociali (art. 111-septies disp. att. cc)
  • cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies disp. att. cc e art. 2512 cc)
  • banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali (art. 223-terdecies comma 1 disp. att. cc)
Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, nella compilazione del modulo C17, possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all'Albo dopo aver inserito i dati anagrafici.

Non devono depositare il bilancio presso il registro delle imprese le imprese individuali.

Abolizione Libro Soci e Deposito Annuale Elenco Soci per le S.r.l.

L'art. 16 del D.L. 185/2009 convertito dalla Legge 2/2009 ha abolito il libro soci e il deposito annuale dell'elenco soci per le Società a Responsabilità Limitata e per le Società Consortili a Responsabilità Limitata.

Gli effetti relativi all'iscrizione nel libro soci dei trasferimenti di quote saranno sostituiti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti della società.

Entro il 30 marzo 2009, gli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata (con esclusione delle società cooperative a resp. lim.) devono presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese un'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro soci, e in particolare per comunicare la compagine sociale aggiornata con le informazioni relative al domicilio di ciascun socio e ai versamenti sulle singole quote.

Tale dichiarazione va presentata in formato digitale con il modello B e allegato l'Int. S ed è esente da ogni imposta e tassa se presentata entro il termine del 30 marzo 2009.

La dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci va predisposta ed inviata seguendo le indicazioni contenute nel Manuale Operativo predisposto dalle Camere di Commercio in conformità alle linee interpretative di Unioncamere (Circolare n. 2453 del 11/02/2009).

La versione aggiornata della modulistica informatica da utilizzare per questo adempimento è disponibile sul sito www.registroimprese.it - sezione Comunicazione Unica - Sportello Pratiche (Telemaco)

Modalità di deposito bilanci

Per la predisposizione e l'invio delle pratiche telematiche di deposito del biancio è disponiblie la Guida al deposito dei bilanci di esercizio e degli elenchi soci.

Dal 9 dicembre 2002, per effetto dell'art. 31 L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico.

In entrambi i casi occorre utilizzare il software Fedra e Fedraplus, compilando il modello B ed intercalare S (quest'ultimo solo in caso di iscrizione dei soci rispetto all'anno precedente).

Il bilancio, trasmesso - depositato per via telematica o presentato su supporto informatico, deve essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto obbligato (amministratore, sindaco) mediante smart card (da richiedere anche presso gli uffici della Camera di Commercio).

Nel caso in cui di deposito del bilancio venga effettuato tramite un intermediario (autorizzato con convenzione Telamaco Pay sottoscritta con la CCIAA di Roma, oppure che abbia aderito ad una convenzione nazionale stipulata da un ordine professionale o da un'Associazione di categoria), oltre la firma digitale del legale rappresentante deve essere apposta anche quella dell'intermediario stesso.

Lo studio commercialista Marco Damiani, con sede a Roma Eur, svolge servizi di deposito e invio bilanci di esercizio.
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