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| Contenzioso tributario |
Lo studio vanta una consolidata esperienza nelle procedure contenziose e pre-contenziose, assistendo enti locali, società, enti non commerciali e persone fisiche dinanzi agli organi della giustizia tributaria.
Lo studio assiste la clientela nella fase pre-contenziosa tramite l'istituto dell'interpello o con la redazione di pareri in ordine alle opportunità di instaurazione del contenzioso fiscale e attraverso l'assistenza ai rapporti con l'amministrazione al fine di pervenire a provvedimenti di autotutela, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziarie e simili.
AUTOTUTELA
L' autotutela costituisce il potere/dovere da parte dell'Amministrazione finanziaria di correggere, su propria iniziativa o su istanza del contribuente, quegli atti posti in essere dall'Amministrazione stessa, che risultano illegittimi o infondati. In particolare, l'introduzione di tale disposizione è intesa a migliorare le relazioni tra Stato e contribuente e a creare un clima di reciproca fiducia; tale obiettivo è perseguito anche dalla legge del 27 luglio 2000, n. 212, meglio nota come "Statuto del contribuente".
L'annullamento degli atti amministrativi viziati avviene su richiesta da parte del contribuente il quale redige apposita istanza, redatta in carta semplice, nella quale deve essere specificato:
- l'atto di cui si chiede l'annullamento;
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile, in tutto o in parte.
A tal fine, si evidenzia che le argomentazioni devono essere supportate da idonea documentazione.
L'istanza di autotutela va presentata all'ufficio competente che ha emesso l'atto ritenuto illegittimo; nel caso in cui il documento venga consegnato ad un ufficio errato, quest'ultimo ha il dovere di consegnarlo all'ufficio di competenza.
CONCILIAZIONE
Nel caso vi sia un contenzioso aperto con il fisco a seguito di un ricorso presentato a una Commissione tributaria provinciale, la conciliazione giudiziale permette di chiuderlo evitando il rischio e i costi del proseguimento della lite.
Con la conciliazione le parti fissano l'importo del tributo e delle altre somme dovute estinguendo il contenzioso.
La conciliazione può anche riguardare non già la controversia nel suo insieme ma solo alcuni suoi aspetti. In questo caso la controversia prosegue nei modi ordinari, limitatamente alle questioni non conciliate.
La conciliazione è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni tributarie.
Pertanto, il tentativo di accordo conciliativo è consentito anche per le liti in materia di tributi locali.
Č possibile conciliare anche le vertenze derivanti da richieste di rimborso nei casi in cui il contribuente, per propria tranquillità, ha preferito pagare per poi contestare davanti al giudice l'illegittimità delle pretese dell'Amministrazione.
La conciliazione può essere realizzata solo nelle controversie davanti alla Commissione tributaria provinciale, e non oltre la prima udienza.
Il contribuente in caso di conciliazione consegue i seguenti benefici:
- le sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo delle somme irrogabili in rapporto all'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione;
- la misura delle sanzioni non può comunque essere inferiore ad un terzo dei minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
- in caso di cumulo delle sanzioni derivante dall'applicazione delle regole sulla continuazione delle violazioni, si applicherà una sanzione unica solo per le violazioni espressamente indicate nell'atto di contestazione o nel provvedimento di irrogazione;
- le pene previste per i reati tributari sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie;
- le spese di giudizio restano compensate;
- si chiude definitivamente la partita con il fisco, se la conciliazione è totale.
Il tentativo di conciliazione non è vincolante, nel senso che il contribuente può tentare l'accordo; qualora non lo raggiunga può sempre proseguire il contenzioso.
PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE
- Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'art. 7.
- In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta' e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8,senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.
- In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con
apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di
accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
- Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di
accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5,
può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione
tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione,
indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 è quello per il
pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo
60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio
nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e' effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla
scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta
rinuncia all'istanza.
- Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2,
l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente
l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la
definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di
accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui
al comma 2 perde efficacia.
PROCESSO TRIBUTARIO
Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale. Esso va presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l'atto contro cui si ricorre.
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato domanda di rimborso alla quale l'Amministrazione non ha dato risposta, è possibile presentare ricorso dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. In sostanza, occorre attendere che si formi il cosiddetto silenzio-rifiuto, quando previsto dalla legge.
Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all'ufficio che ha emesso l'atto contestato mediante:
- consegna diretta;
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.
Entro 30 giorni dalla notifica all'ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo
alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso.
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